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CENTRI ELABORAZIONE DATI: firmato l'accordo sull'apprendistato

18 mag 2012 Firmato, il 24/4/2012, dall’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED e dall’UGL TERZIARIO, l’accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante nel settore Centri Elaborazione Dati (CED) ai sensi del D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.

Decorrenza
Le nuove norme disciplinano le assunzioni effettuate a decorre dal 26/4/2012. Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25/4/2012, continua ad applicarsi la normativa di cui al CCNL 4/12/2009.

Limiti di età
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Limiti alla facoltà di assunzione
La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dai datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione alla facoltà di assunzione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Periodo si prova
Il nuovo accordo stabilisce che l’assunzione dell’apprendista è preceduta da un periodo di prova pari a quello previsto del CCNL per l’inquadramento professionale del livello di destinazione finale. In ogni caso tale periodo non può superare i due mesi

Ammissione e durata dell’apprendistato
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2°, 3°S, 3°, 4° e 5° e si estingue secondo le scadenze di seguito indicate:

Livelli Durata (mesi)
36
3°S 36
36
36
24

 

Inquadramento e trattamento economico
Le parti hanno stabilito che l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 5° livello, sono inquadrati nel 6° livello per tutta la durata dell'apprendistato.

Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 167/2011, il nuovo accordo ha disposto, ai fini dell’attuazione del programma formativo, la presenza del "referente per l’apprendistato", interno od esterno all’azienda. In particolare, il referente interno, ove diverso dal datore di lavoro, dovrà essere individuato nel piano formativo, dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.

Durata e contenuti dell’attività formativa
Le parti hanno disposto che il percorso formativo sia definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato. In tal senso viene fissata la seguente tabella del piano orario curricolare:

Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante Durata
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello super) 210 36 mesi
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 3° livello) 180 36 mesi
normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche(inquadramento finale al 4° livello) 160 36 mesi
semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 120 24 mesi

Malattia
All’apprendista, in caso di malattia, senza ricovero ospedaliero, sarà riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione per un numero massimo di 12 giorni all’anno.

In caso di ricovero ospedaliero il trattamento economico per l’apprendista sarà equiparato a quello ordinario per i dipendenti dal CED.

 

Assistenza sanitaria integrativa
Le parti hanno riconosciuto agli apprendisti i requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EASI).

 

 

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